AssoAmbiente

News

2024/157/SAEC-GIU/LE

La capacità produttiva contenuta in una autorizzazione integrata ambientale (AIA) non ha mero carattere descrittivo ma è una prescrizione che il gestore deve rispettare a pena di sanzioni.

Così si è espresso il Consiglio di Stato nella sentenza 6 maggio 2024, n. 4072 che ha riconosciuto legittimo il provvedimento di diffida ex articolo 29-decies del D.lgs. n. 152/2006 emesso dalla Provincia di Bergamo nei confronti del gestore di un impianto soggetto ad autorizzazione integrata ambientale con l'ordine di conformarsi alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione.

In sostanza l'impresa ricorrente aveva aumentato la capacità produttiva rispetto a quanto previsto nel titolo autorizzato ritenendo che:

  • l’indicazione, ai sensi dell’art. 29 ter del D.lgs. n. 152/2006, della capacità produttiva sarebbe un dato di tipo descrittivo e non “prescrittivo” dell’Autorizzazione ambientale integrata in cui, invece, sarebbero prescrittive esclusivamente le sole soglie relative al rispetto dei limiti di emissioni in Aria, Acqua, Rumore e Suolo, che involgerebbero direttamente la capacità produttiva;
  • il dato della capacità produttiva sarebbe rilevante solo laddove sia dimostrata una violazione delle soglie di inquinamento per gli elementi sopra indicati (Aria, Acqua, etc..), ma tale lesione deve essere dimostrata, cosa che non è nel caso in esame.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le tesi dell’appellante in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la “capacità produttiva” indicata nel decreto di AIA non ha un valore meramente descrittivo, ma costituisce un elemento da correlare con il quadro prescrittivo. Infatti è evidente che i presidi previsti per contenere l’impatto ambientale su aria, acqua, rumore e suolo e i sistemi depurativi devono essere parametrati sulla capacità produttiva e tali elementi sono oggetto di istruttoria nell’ambito del procedimento di AIA.

Pertanto, l’aumento della capacità produttiva avrebbe dovuto essere oggetto di una nuova istruttoria e di un provvedimento ad hoc da correlare eventualmente con un ulteriore miglioramento dei presidi a tutela dell’ambiente e della salute.

Per ogni approfondimento si rinvia alla Sentenza del Consiglio di Stato allegata.

» 23.05.2024
Documenti allegati

Recenti

02 Ottobre 2024
Inosservanza diffida P.A. senza termine non giustifica sospensione autorizzazione
L'inosservanza della diffida con cui la P.A. ha intimato ad una impresa il rispetto delle prescrizioni per la gestione dei rifiuti, senza fissare un termine per l'adeguamento, non può giustificare la sospensione dell'autorizzazione.
Leggi di +
02 Ottobre 2024
Eurostat su produzione rifiuti organici
Nel 2022, secondo i dati raccolti ed elaborati da Eurostat, sono stati prodotti in Europa 132 kg di rifiuti alimentari per abitante, pari a 59,2 Mt di rifiuti sia commestibili che non commestibili.
Leggi di +
02 Ottobre 2024
Corso FEAD su Diritto dell’Unione Europea – 4 ottobre 2024, ore 11
FEAD ha organizzato una lezione sui fondamenti del diritto dell’Unione Europea, riservata ai propri membri
Leggi di +
01 Ottobre 2024
Restrizioni su amianto – ECHA apre consultazione con stakeholder
L'ECHA, Agenzia Europea per le sostanze chimiche, ha pubblicato un invito a presentare proposte in merito all'intenzione del l'Istituto nazionale olandese per la salute pubblica e l'ambiente ....
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL